Art. 17.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

      «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
      Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

      «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi

 

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automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

      3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.